Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.M. 17/12/2002

b) le targhe dei veicoli singoli o che costituiscono complessi di veicoli, con l'indicazione delle diverse tipologie di attrezzature di tipo portato o semiportato, autorizzati a Circolare

c) l'area territoriale ove è consentita la circolazione specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto.

3. Per le autorizzazioni di cui al punto a) del comma l dell'art. 4, nel caso in cui sia comprovata la continuità dell'esigenza di effettuare, da parte dello stesso soggetto, più viaggi in regime di deroga e la costanza della tipologia dei prodotti trasportati, è ammessa la facoltà, da parte della prefettura, di rinnovare, anche più di una volta ed in ogni caso non oltre il termine dell'anno solare, l'autorizzazione concessa, mediante l'apposizione di un visto di convalida, a seguito di richiesta inoltrata da parte del soggetto interessato.

1. Per i veicoli di cui al punto c) del comma 1 dell'art. 4, le richieste di autorizzazione a Circolare in deroga devono essere inoltrate, in tempo utile, di norma alla prefettura della provincia di partenza, la quale, valutate le necessità e le urgenze prospettate, in relazione alle condizioni locali e generali della circolazione, può rilasciare il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato

a) il giorno di validità; l'estensione a più giorni è ammessa solo in relazione alla lunghezza del percorso da effettuare

b) la targa del veicolo autorizzato; l'estensione a più targhe è ammessa solo in relazione alla necessità di suddividere il trasporto in più parti

c) le località di partenza e di arrivo, nonchè il percorso consentito in base alle situazioni di traffico

d) il prodotto oggetto del trasporto

e) la specifica che il provvedimento autorizzativo è valido solo per il tra sporto di quanto richiesto e che sul veicolo devono essere fissati cartelli indicatori, con le caratteristiche e le modalità già specificate all'art. 4, comma 2.

2. Per le autorizzazioni di cui all'art. 4, comma 1, punto c), limitatamente ai veicoli utilizzati per lo svolgimento di fiere e mercati ed ai veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli, nel caso in cui sussista, da parte dello stesso soggetto, l'esigenza di effettuare più viaggi in regime di deroga per la stessa tipologia dei prodotti trasportati, le prefetture, ove non sussistono motivazioni contrarie, rilasciano un'unica autorizzazione di validità temporale non superiore a quattro mesi, sulla quale possono essere diversificate, per ogni giornata in cui è ammessa la circolazione in deroga, la targa dei veicoli autorizzati, il percorso consentito, le eventuali prescrizioni.

Art. 7.

1. L'autorizzazione alla circolazione in deroga, di cui all'art. 4, può essere rilasciata anche dalla prefettura nel cui territorio di competenza ha sede la ditta che esegue il trasporto o che è comunque interessata all'esecuzione del trasporto. In tal caso la prefettura nel cui territorio di competenza ha inizio il viaggio che viene effettuato in regime di deroga deve fornire il proprio preventivo benestare.

2. Per i veicoli provenienti dall'estero, la domanda di autorizzazione alla circolazione può essere presentata alla prefettura della provincia di confine, dove ha inizio il viaggio in territorio italiano, anche dal committente o dal destinatario delle merci o da una agenzia di servizi a ciò delegata dagli interessati. In tali casi, per la concessione delle autorizzazioni i signori prefetti dovranno tenere conto, in particolare, oltre che dei comprovati motivi di urgenza e indifferibilità del trasporto, anche della distanza della località di arrivo, del tipo di percorso e della situazione dei servizi presso le località di confine.

3. Analogamente, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, i signori prefetti dovranno tener conto, nel rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e c), anche delle difficoltà derivanti dalla specifica posizione geografica della Sicilia e in particolare dei tempi necessari per le operazioni di traghettamento.

4. Durante i periodi di divieto i prefetti nel cui territorio ricadano posti di confine potranno autorizzare, in via permanente, i veicoli provenienti dall'estero a raggiungere aree attrezzate per la sosta o autoporti, siti in prossimità della frontiera.

Art. 8.

1. Il calendario di cui all'art. 1 non si applica per i veicoli eccezionali e per i complessi di veicoli eccezionali

a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, ecc.)

b) militari, per comprovate necessità di servizio, e delle Forze di polizia

c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio

d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura "Servizio nettezza urbana" nonchè quelli che per conto delle amministrazioni comunali effettuano il servizio "smaltimento rifiuti" purchè muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale

e) appartenenti al Ministero delle comunicazioni o alle Poste Italiane S.p.a., purchè contrassegnati con l'emblema "PT" o con l'emblema "Poste Italiane", nonchè quelli di supporto, purchè muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera; nonchè quelli adibiti ai servizi postali, ai sensi del Decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, in virtù di licenze e autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle comunicazioni

f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio

h) macchine agricole, eccezionali ai sensi dell'art. 104, comma 8, del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461.

Art. 9.

1. Il trasporto delle merci pericolose comprese nella classe 1 della classifica di cui all'art. 168, comma 1, del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è vietato comunque, indipendentemente dalla massa complessiva massima del veicolo, oltrechè nei giorni di calendario indicati all'art. 1, dal 1 giugno al 22 settembre compresi, dalle ore 18 di ogni venerdì alle ore 24 della domenica successiva.

2. Per tali trasporti non sono ammesse autorizzazioni prefettizie alla circolazione ad eccezione del trasporto di fuochi artificiali rientranti nella IV e V categoria, previste nell'allegato A al Regolamento per l'esecuzione del testo unico 15 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, a condizione che lo stesso avvenga nel rispetto di tutte le normative vigenti, lungo gli itinerari e nei periodi temporali richiesti, previa verifica di compatibilità con le esigenze della sicurezza della circolazione stradale.

3. In deroga al divieto di cui al comma 1 possono altresì essere rilasciate autorizzazioni prefettizie per motivi di necessità ed urgenza, per la realizzazione di opere di interesse nazionale per le quali siano previsti tempi di esecuzione estremamente contenuti in modo tale da rendere indispensabile, sulla base di specifica documentazione rilasciata dal soggetto appaltante, la lavorazione a ciclo continuo anche nei giorni festivi. Dette autorizzazioni potranno essere rilasciate limitatamente a tratti stradali interessati da modesti volumi di traffico e di estensione limitata ai comuni limitrofi al cantiere interessato, ed in assenza di situazioni che possano costituire potenziale pericolo in dipendenza della circolazione dei veicoli. Nelle stesse autorizzazioni saranno indicati gli itinerari, gli orari e le modalità che gli stessi prefetti riterranno necessari ed opportuni nel rispetto delle esigenze di massima sicurezza del trasporto e della circolazione stradale. Dovranno essere in ogni caso esclusi i giorni nei quali si ritiene prevedibile la massima affluenza di traffico veicolare turistico nella zona interessata dalla deroga.

Art. 10.

1. Le autorizzazioni prefettizie alla circolazione sono estendibili: ai veicoli che circolano scarichi, unicamente nel caso in cui tale circostanza si verifichi nell'ambito di un ciclo lavorativo che comprenda la fase del trasporto e che deve ripetersi nel corso della stessa giornata lavorativa.

Art. 11.

1. Le prefetture attueranno, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato con Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le direttive contenute nel presente Decreto e provvederanno a darne conoscenza alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonchè ad ogni altro ente od associazione interessati. Il presente Decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2002 Il Ministro: Lunari Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2002 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 314

 

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